Aliquote INPS 2014 per gestione separata

Con la Legge 147/2013 o Legge di Stabilità 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27/12/2013 sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2014 le nuove aliquote gestione separata INPS 2014. In particolare tali aliquote già soggette ad aumento progressivo dell’1%, sono state leggermente ritoccate, è stata fatta una ulteriore distinzione tra lavoratori autonomi titolari di Partita Iva e lavoratori autonomi privi di Partita IVA.

Le Nuove aliquote gestione separata INPS dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, sono le seguenti:

-       Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione: 22%;

-       Collaboratori privi di altra tutela previdenziale: 27,72%.

Come detto sopra la legge di stabilità ha introdotto una ulteriore distinzione tra soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA e lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla sola gestione separata. Le nuove aliquote contributive per il 2014 saranno in questo caso:

-       Soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28,72%;

-       soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27,72%.

Le percentuali sopra indicate non sono state ancora ufficializzate dall’INPS, da cui attendiamo una circolare definitiva, ma introdotte, come detto prima, dalla legge di stabilità n. 147/2013 al comma 491, che ha anche previsto per l’anno 2015 l’aumento dal 22% al 23,5% per i soggetti già iscritti ad una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Questa aliquota contributiva aggiuntiva, è pari allo 0,72%.

 

15/01/2014

Fonte:

http://www.lavoroediritti.com/