Come impugnare una delibera condominiale e richiedere mediazione

Il termine per proporre una tempestiva impugnativa della delibera assembleare è, come noto, trenta giorni dalla delibera ovvero dalla comunicazione del verbale ex art. 1137, 3 co. c.c..

Dal 21 marzo 2012 l’obbligatorietà della mediazione è stata estesa anche alla materia attinente al condominio.

Ci si chiede, allora: la domanda di mediazione sospende il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera assembleare?


 

Il procedimento di mediazione è regolato dal D. Lgs. 28/10, dal D.M. 180/10 come modificato dal D.M. Della Giustizia n. 145/11, dal regolamento previsto dall’Organismo di Mediazione scelto.

L’art. 5, n. 6, D. Lgs. 28/10 prevede che “dal momento della comunicazione alle altre parti … la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta”.

Da notare, pertanto, come il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera assembleare venga sospeso – per una sola volta – dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della presentazione della domanda, bensì “dal momento della comunicazione alle altri parti”.

L’art. 8 del succitato D. Lgs. prevede che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.

La comunicazione effettuata dal mediatore potrebbe, però, pervenire tardivamente alla controparte.

Ciò che si consiglia a parte impugnante è, pertanto, quello di inviare tempestivamente una raccomanda A/R alla controparte rendendola edotta della presentazione della domanda di mediazione.

Il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere “dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’organismo”.

22/06/2012

Fonte:

http://www.leggeweb.it

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