Guida completa: la fattura (1/3)

É il documento fiscale di gran lunga più importante, fondamentale tanto ai fini IVA che dell’imposta sui redditi. Alcuni documenti nascono come sue varianti semplificate (la ricevuta fiscale, lo scontrino…), per la redazione di altri i dati delle fatture sono elementi indispensabili (i registri, le dichiarazioni…).

Nonostante questo, sulle modalità di emissione e sul contenuto delle fatture sono diffusi molti dubbi, e non di rado accade di vedere errori grossolani nella loro compilazione.
Appare dunque utile una guida sulla redazione della fattura, al fine di sgombrare il campo dai dubbi. Poiché la fattura è descritta dal Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto (DPR 633/1972), sembra necessario offrire alcune definizioni di base.


Perché un’operazione sia definita “imponibile” ai fini IVA occorrono congiuntamente tre requisiti: deve trattarsi di una cessione di beni o prestazione di servizi (requisito oggettivo) compiuto nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione (requisito oggettivo) eseguita nel territorio italiano (requisito geografico). Le importazioni, tuttavia, sono imponibili da chiunque siano effettuate.




Perciò, la vendita che un privato cittadino fa del proprio televisore, oppure la cessione in Cina da parte di un’industria italiana di uno stabilimento posseduto in loco non sono operazioni imponibili, per mancanza di uno o più dei requisiti descritti.

Si parla di operazioni “escluse” in assenza dei requisiti richiesti, oppure quando la legge stessa definisce espressamente “fuori campo” certe operazioni: per esempio, il pagamento degli interessi di mora, la cessione di francobolli, i conferimenti in azienda ecc.

Le operazioni “esenti” sono invece quelle che in teoria presentano tutti i requisiti indicati e tuttavia, per motivi socio-politici, la legge le esonera dall’applicazione dell’IVA: per esempio le prestazioni sanitarie o didattiche, i contratti di assicurazione, i servizi di trasporto, i servizi di musei e biblioteche.

Il requisito cosiddetto “geografico” presenta le conseguenze più complesse, se analizziamo le operazioni che si svolgono a cavallo di più Paesi.

Innanzitutto, occorre distinguere le operazioni di importazione ed esportazione dagli acquisti e cessioni intracomunitarie: con le prime si fa riferimento alle operazioni a cavallo fra l’Italia e uno Stato extracomunitario, mentre nelle seconde è invece coinvolto un’altra nazione membro della UE.
La legge definisce operazioni imponibili le importazioni, da chiunque siano effettuate (inclusi i privati cittadini), mentre le cessioni all’esportazione costituiscono una categoria a sé stante, le “non imponibili”.

Al momento, gli acquisti intracomunitari sono assimilati alle importazioni, mentre le cessioni intracomunitarie sono associate alle esportazioni.


In futuro dovrebbe entrare in vigore un differente sistema sull’IVA europea, basato sulla tassazione nel Paese di origine, che dovrebbe ribaltare la prospettiva. Tuttavia, questo sistema “definitivo” è atteso da oltre dodici anni senza ancora alcun accenno di attuazione.

La territorialità di un’operazione è spesso complicata da individuare: si pensi ad un consulente italiano che presta un servizio via Internet ad un cliente statunitense. Sui casi di questo genere esiste un florilegio di circolari dell’Agenzia delle Entrate, di sentenze della Cassazione e di interpretazioni dottrinarie, ma sussistono ancora parecchi nodi difficili da sciogliere.



Ora, stabilito che le operazioni economiche possono essere imponibili, non imponibili, esenti ed escluse, l’obbligo di emettere la fattura sussiste solo nei primi tre casi.

Le operazioni escluse non sono da fatturare, poiché non c’è IVA da applicare. E se incidentalmente un’operazione esclusa rientra all’interno di una imponibile (per esempio, un professionista chiede al cliente di pagare l’onorario e di rimborsare alcune spese sostenute a suo nome e per suo conto), nella fattura occorrerà specificare espressamente che quest’ultimo importo è escluso, indicando l’articolo del DPR 633/1972 che stabilisce tale esclusione.

 

Le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti sono dunque da fatturare sempre. Ma quando deve essere emessa la fattura?

La legge stabilisce alcune regole molto precise: se l’operazione consiste in una cessione di beni immobili conta la data dell’atto pubblico di cessione, mentre se si tratta di beni mobili conta la data della loro consegna o spedizione.

Per le prestazioni di servizi, invece, la fattura va emessa al momento dell’incasso del corrispettivo, a meno che non si tratti di forniture continuative (per esempio, un abbonamento all’ADSL) per cui la fattura va emessa periodicamente alle scadenze contrattuali concordate.

In tutti i casi, se la somma viene incassata precedentemente alle date indicate, la fattura va emessa al momento dell’incasso. Se viene incassato un anticipo o un acconto, l’operazione va subito fatturata per l’ammontare dello stesso.


Infine, va precisato che le date indicate costituiscono di fatto il termine ultimo per l’emissione della fattura: in verità, niente vieta di emetterla anche prima. Ciò, però, non è conveniente perchè l’emissione della fattura comporta come conseguenza automatica l’esigibilità dell’imposta (e, per chi la riceve, la detraibilità della stessa).

L’imposta si definisce “esigibile” quando sorge il debito per il riversamento verso l’Erario della stessa, o per compensarla con l’IVA a credito sugli acquisti.
Solitamente l’esigibilità sorge con l’emissione della fattura, o comunque col verificarsi dell’evento che imporrebbe la sua emissione. Perciò, se un venditore cede un bene senza emettere illecitamente la fattura, ciò non toglie che lo Stato può comunque esigere l’IVA oltre a sanzionarlo per la mancata fatturazione.



Per alcune operazioni, tuttavia, il momento dell’esigibilità è differito al momento dell’incasso. Il meccanismo, previsto tradizionalmente per le cessioni verso gli enti pubblici e nel settore farmaceutico, è stato recentemente generalizzato con l’introduzione della cosiddetta “IVA di cassa”.

La fattura deve essere sempre emessa in duplice copia: una da consegnare al cliente e l’altra da conservare da parte dell’emittente.

Esistono due modalità di emissione: il sistema analogico e quello elettronico. La fattura analogica è quella tradizionale, su carta. La fattura elettronica, invece, è redatta utilizzando un sistema basato sulla firma digitale e sulla marca temporale, in cui sono assicurate sia la provenienza e datazione della fattura, sia la sua immodificabilità nel tempo. Le caratteristiche tecniche della fattura elettronica sono stabilite da alcuni decreti ministeriali molto dettagliati.

É tuttavia da precisare che la fattura può essere emessa in formato elettronico solo se il cliente accetta tale sistema: altrimenti, è obbligatoria l’emissione analogica.


Per risparmiare sulla carta, il legislatore ha deciso di puntare decisamente sulla fattura elettronica: è stabilito, infatti, che entro la metà del 2010 chiunque debba emettere una fattura verso un qualsiasi ente pubblico lo possa fare esclusivamente tramite la via elettronica. All’ente pubblico, anzi, sarà vietato pagare il corrispettivo se l’invio non avviene nel formato indicato.

In questo senso, è bene che sia chi contratta correntemente con la Pubblica Amministrazione che chi vi opera occasionalmente inizi a preoccuparsi per tempo del funzionamento della tecnica digitale. Il passaggio sarà epocale epotrebbe travolgere i meno esperti di elettronica, e favorire invece i consulenti informatici per cui si aprirà un nuovo e lucrosissimo mercato. Non saranno pochi, infatti, gli imprenditori in difficoltà che necessiteranno di un soccorso tecnico per l’emissione delle fatture elettroniche.


É bene precisare, infine, che il semplice invio del documento tramite e-mail non costituisce assolutamente “fattura elettronica”: è solo un modo particolare di inviare una fattura analogica, che dovrà dunque essere obbligatoriamente stampata su carta da parte del ricevente, a pena di essere considerata come non emessa.

 

 

01/2009

Fonte:  http://www.impresalavoro.eu

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