Legge stabilità 2014. Detrazioni fiscali per lavoro dipendente: ammontare ed alcuni esempi di calcolo

Con la legge di Stabilità 2014 è aumentata la misura delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente. Vediamo le modifiche all’art. 13 del TUIR ed alcuni esempi di calcolo della detrazione fiscale spettante, che riduce l’imposta Irpef da pagare in busta paga o in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico. Le novità sono in vigore dal 1 gennaio 2014.

Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente previste dal Testo unico sulle imposte sul reddito consentono ai lavoratori, anche con contratto a progetto e altri assimilati, di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito semplicemente con lo status di lavoratore dipendente.

La Legge di Stabilità 2014 ha apportato delle modifiche all’art. 13 del TUIR introducendo nuovo sistema di calcolo a partire dal 1 gennaio 2014. Cambia quindi l’impatto nelle buste paga di tali detrazioni Irpef.

Le modifiche della Legge di Stabilità, introdotte al comma 127 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, sono state le seguenti:

-       La detrazione per lavoro dipendente in caso di reddito inferiore a 8.000 euro è aumentata di 40 euro, dal 1 gennaio 2014 la nuova detrazione spettante è pari a 1.880 euro;

-       Vengono sostituite integralmente le lettere b) e c) che trattano l’ammontare della detrazione spettante per coloro che hanno un reddito superiore a 8.000 euro (la maggior parte dei lavoratori dipendenti o assimilati, come ad esempio i collaboratori con contratto a progetto).

-       È stato abrogato il comma 2 che attribuiva una detrazione aggiuntiva se il reddito complessivo si collocava tra i 23.000 euro ed i 28.000 euro.

Le detrazioni per lavoro dipendente, che riducono l’imposta Irpef da pagare, spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente (compreso lavoro a domicilio, se considerato dipendente), e quelli assimilati come i redditi percepiti dai soci di cooperative o dai titolari di contratti di lavoro interinale, i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come contratto a progetto, ecc.

La misura delle detrazione fiscale è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e al reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) in maniera inversamente proporzionale, pertanto maggiore sarà il reddito, minore sarà l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti. Normalmente tali detrazioni, se richieste nell’apposito modello detrazioni presentato al datore di lavoro, sono calcolate ed inserite, in via presuntiva, ogni mese in busta paga, pertanto il lavoratore può usufruirne mensilmente.

 

Il nuovo “articolo 13 – Altre detrazioni” del TUIR dopo le modifiche

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

a) 1.880 euro (prima era 1.840), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

 

Le parti abrogate e valide fino al 31 dicembre 2013

La formulazione abrogata in vigore fino al 31 dicembre 2013 delle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 erano le seguenti:

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Abrogata la detrazione di cui al comma 2 dell’art. 14, che era la seguente: “La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

 

Cosa cambia, quali sono le differenze

Il confronto tra la detrazione fiscale per lavoro dipendente fino al 2013 e la nuova formulazione è facile per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro. In questi casi, sempre rapportando la detrazione al periodo di lavoro svolto nell’anno oggetto del calcolo d’imposta (modello 730 2014, l’anno di riferimento è l’anno 2013, ad esempio), c’è un aumento di 40 euro annui. In sostanza, l’Irpef lorda viene ridotta fino a tale cifra.

Resta confermata, o meglio non modificata, la disposizione che prevede una detrazione non inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a termine.

Le modifiche riguardano i redditi oltre gli 8.000 euro, che appunto interessano le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 radicalmente modificati dalla Legge di Stabilità 2014. Per effettuare un confronto calcoliamo, a titolo di esempio, la detrazione spettante in caso di un reddito di 12.000 euro, di 25.000 euro e di 40.000 euro. E verifichiamo l’ammontare della detrazione stessa nel 2014 e quanto invece era spettante nel 2013.

 

Calcolo detrazioni per lavoro dipendente 2014 con un reddito di 12.000 euro

Fino al 2013, quindi prima dell’entrata in vigore delle modifiche della Legge di Stabilità 2014, essendo il reddito di 12.000 euro una cifra rientrante tra gli 8.000 ed i 15.000 euro della vecchia formulazione dell’art. 13, la misura della detrazione era di 1.338 euro, aumentata di una ulteriore cifra che va da zero fino ad un massimo di € 502. Tale cifra ulteriore, nello specifico, si calcolava moltiplicano € 502 per il rapporto tra la cifra ottenuta con la sottrazione € 15.000 meno il proprio reddito complessivo, e la cifra di € 7.000. Quindi con un reddito di 12.000 euro, avevamo una detrazione di € 1.338 aumentata della cifra di € 215,10, risultato della moltiplicazione di € 502 per 0,42857 che è il risultato del rapporto € 15.000-€12000/€ 7.000. Detrazione totale 2013: € 1.553,10.

Con la nuova formulazione (978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro), dal 1 gennaio 2014 con un reddito di 12.000 euro abbiamo una detrazione fiscale spettante pari alla cifra di 978 euro aumentata della cifra di 721,60 euro, risultato della moltiplicazione di 902 euro per 0,8 che è il risultato del rapporto €28.000-12.000 e diviso 20.000. Detrazione totale 2014: € 1.699,60.


Calcolo detrazioni fiscali con un reddito di lavoro dipendente di 25.000 euro

Nel caso di un reddito di 25.000 euro, la formulazione fino al 2013 cambia. Si applicava la seguente: “c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro”. Mentre dal 2014, con un reddito di 25.000 euro resta confermata la formulazione dell’esempio di 12.000 euro quindi “978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro”.

Procedendo ai calcoli, fino al 2013, con un reddito di 25.000 euro la detrazione spettante era quindi di 1.003,50 euro, cifra ottenuta moltiplicando € 1.338 per 0,75 risultato del rapporto € 55.000 -€25.000 / € 40.000. A questa cifra vanno aggiunte le detrazioni del comma 2 poi abrogato dalla Legge di Stabilità 2014, che prevedeva un aumento di 20 euro “se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro”. Detrazione spettante 2013 pari a 1.023,50 euro.

Applicando la nuova formulazione a partire dal 2014 il calcolo su un reddito di 25.000 euro è pari alla cifra di 978 euro aumentata della cifra di 135,30 euro, risultato della moltiplicazione di 902 euro per 0,15 che è il risultato del rapporto 28.000-25.000 diviso 20.000. Detrazione spettante 2014 pari a 1.113,30 euro.

Calcolo con un reddito di 40.000 euro

Nel caso di un reddito complessivo ai fini Irpef di 40.000 euro, la formulazione fino al 2013 resta la stessa del precedente esempio su 25.000 euro. Ossia si applicava sempre la lettera “c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro”. Mentre dal 2014, con un reddito di 40.000 euro, la formulazione cambia e si applica la nuova lettera “c)  978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro”.

Procedendo nuovamente ai calcoli, fino al 2013, con un reddito di 40.000 euro la detrazione spettante era quindi di 501,75 euro, cifra ottenuta moltiplicando € 1.338 per 0,375 risultato del rapporto € 55.000 -€40.000 / € 40.000. Detrazione spettante 2013 pari a 501,75 euro.

Applicando la nuova formulazione a partire dal 2014 il calcolo su un reddito di 40.000 euro è pari alla cifra di 543,33 euro, risultato della moltiplicazione di 978 euro per 0,555555, che è il risultato del rapporto 55.000-40.000 diviso 27.000. Detrazione spettante 2014 pari a 543,33 euro.

15/01/2014

Fonte:

http://job.fanpage.it/

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