Norma Agenzia Entrate ristrutturazioni edilizie: ritenuta 36% sui bonifici

Di seguito il provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate , n. 94288/2010 del 30 giugno 2010,  concernente l’effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, quali anche per esempio bonifici per ristrutturazioni e risparmio energetico.

La norma ha lo scopo principale di colpire l’evasione fiscale, oltre che produrre un beneficio per il Fisco che in questo modo può incassare denaro in anticipo.

Pertanto sperando di essere utile a tutti coloro che ne avessero bisogno pubblico il testo integrale.

Testo integrale.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. Tipologie di pagamenti eseguiti mediante bonifici
1.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici disposti per le spese di cui al
punto 1.2, operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.
1.2 La ritenuta di cui al punto 1.1 è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
a. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
b. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346
e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
2. Adempimenti della banca e delle Poste Italiane SPA
2.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che operano le ritenute di cui al punto 1 sono tenute ai
seguenti adempimenti:
a. versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;
b. certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle
somme erogate e delle ritenute effettuate;
c. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al
beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, il quale prevede che le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10
per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di
rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In particolare, con il presente provvedimento, sono individuate le tipologie di pagamento
effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la
ritenuta alla fonte introdotta dal citato articolo 25 nonché gli adempimenti di certificazione e di
dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA.
Detti soggetti devono operare, all’atto dell’accreditamento delle somme, la ritenute d’acconto,
con obbligo di rivalsa, effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto
effettuate al beneficiario stesso e indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati
relativi ai pagamenti effettuati.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4)
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 12 gennaio 2001
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte
sui Redditi)
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(legge finanziaria per il 1998)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle

attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.

 

27/08/2010

Fonte:  http://www.retearchitetti.it

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