Regime fiscale società fra professionisti: equivalente anche ai fini IRAP a quello degli studi associati

In controtendenza rispetto ad una recente interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, il Governo mette una parola definitiva sul regime fiscale a cui assoggettare le società tra professionisti. Ad esse si applica, anche ai fini IRAP, lo stesso regime degli studi associati. La novità è contenuta nel decreto legislativo passato all'esame del Consiglio dei Ministri di venerdì. Il provvedimento andrà al vaglio delle Commissioni parlamentari per poi tornare all'esame del Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale. Secondo il testo del provvedimento, dunque non ancora definitivo, le Società tra Professionisti (STP) producono redditi da lavoro autonomo e il trattamento fiscale è lo stesso delle associazioni tra professionisti esistenti.
Il decreto legislativo, in realtà, non fa altro che riprendere una norma che era stata inserita nel ddl semplificazioni varato lo scorso giugno dal Ministro Giampiero D'Alia, ma poi assegnato al Senato e mai convertito in legge.

Sono diverse le incertezze normative che ruotano intorno alle Società tra Professionisti, le principaliriguardano il regime fiscale ed il trattamento previdenziale, in quanto si tratta sì di società ma che svolgono al contempo attività professionale. L'articolo 10 legge 12 novembre 2011, n. 183, che disciplina la costituzione di società tra professionisti, non ha dato indicazioni sul regime fiscale da applicare, tanto meno ci ha pensato il decreto del Ministero della Giustizia 34 dell'8 febbraio 2013.

La relazione che accompagnava il ddl semplificazioni di D'Alia metteva in evidenza la ragione per cui alle Società tra Professionisti si applica il regime degli studi associati. La ragione è racchiusa nell'art. 10 della legge 183/2011, il quale afferma «il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale, con il primo che può essere svolto in forma individuale ma anche in forma associata e comune, mentre la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato. Pertanto, l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata non farebbe venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista. A fronte delle incertezze derivanti sul piano fiscale da tale assetto normativo - proseguiva la Relazione - la norma in esame interviene attribuendo alle società tra professionisti regolamentate il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti esistenti».

Una conclusione importante. Solo poche settimane fa l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che le STP producono redditi da impresa. Ciò avrebbe reso le società tra professionisti ancor meno attraenti, perché soggette al principio di competenza, e costrette ad anticipare il pagamento delle imposte anche per le fatture non incassate. Ma così pare non sarà. Anche per le STP, come per i professionisti, varrà il principio di cassa.

Quanto al nodo previdenza. Per architetti e ingegneri, il CdA di Inarcassa, in attesa di un provvedimento sul regime fiscale e previdenziale per le Società tra professionisti (STP), aveva deliberato di assimilarle provvisoriamente alle Società di Ingegneria. «Le STP - informava Inarcassa tramite un comunicato agli iscritti - sono tenute ad applicare la maggiorazione del 4% sulle fatture relative alla attività di ingegneria e di architettura, a versarne il corrispettivo ad Inarcassa a titolo di contributo integrativo e a comunicare alla Cassa stessa l'ammontare del volume di affari prodotto annualmente. I soci ingegneri e/o architetti invece non sono tenuti ad alcun adempimento diretto (contributo soggettivo e di maternità)».

 

02/07/2014
Fonte:
http://www.professionearchitetto.it

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