Responsabilità 231/01 anche per le imprese individuali: Cassazione 15657/2011 del 20 aprile 2011

Anche per le imprese individuali si applica la responsabilità amministrativa di enti e società per i reati commessi dai propri dipendenti ex Dlgs 231/01. 

Con la sentenza n. 15657/2011 depositata il 20 aprile 2011 La Corte di Cassazione, III sezione penale, si è espressa riguardo la responsabilità amministrativa di enti e società per i reati commessi dai propri dipendenti ex Dlgs 231/01. Nello specifico ha deliberato che tali norme si applicano anche alle imprese individuali, ribaltando pertanto il precedente orientamento.

Il Dlgs. 231/01 prevede che gli enti dotati di personalità giuridica debbano dotarsi di modelli organizzativi e codice etico atti ad evitare la commissione di reati da parte dell’impresa.

Con la sentenza N.15657 tali obblighi vengono estesi anche alle imprese individuali, che quindi dovranno dotarsi della una struttura analoga a quella delle grandi aziende, pena pesanti sanzioni o addirittura chiusura dell’attività.

Gli obblighi fondamentali sono quelli di:

  • predisporre un modello organizzativo;
  • istituire un sistema di monitoraggio;
  • prevedere programmi di formazione;
  • individuare una modalità di gestione per prevenire la commissione di reati;
  • introdurre un sistema disciplinare.

Le sanzioni invece previste sono:

  • sanzioni pecuniarie;
  • confische;
  • pubblicazione sentenza;
  • interdizione esercizio;
  • sospensione o revoca permetti;
  • divieto di pubblicizzare l’attività;
  • esclusione agevolazioni pubbliche;
  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

Di seguito riportiamo alcuni passaggi fondamentali della sentenza 15657/2011:

“è indubbio che la disciplina dettata dal Dlgs 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. , così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale”.

“l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persona (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico dalla c.d. ) ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività; il che porta alla conclusione che da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dell’imprenditore – persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c.”

“Una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al comma II dell’art. 1 del Dlgs in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma”.

“potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali anche in termini di ragionevolezza del sistema”.

 

02/05/2011

Il team di ReteIngegneri

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