Ritenuta 20% bonifici esteri. Chi ne è esentato e documentazione necessaria

In vigore dal primo febbraio una ritenuta d'acconto del 20% per qualsiasi bonifico bancario estero in entrata a favore di una persona fisica: cosa prevede la nuova normativa e problemi banche.

Al via l’entrata in vigore di una ritenuta del 20% sui bonifici bancari e flussi simili che i cittadini italiani ricevono dall’estero. La norma è entrata in vigore il primo febbraio ma i primi versamenti all'erario da parte degli intermediari andranno effettuati il 16 luglio, conguagliando in quel versamento tutte le ritenute maturate dal primo febbraio fino al 30 giugno. Successivamente, si verserà la trattenuta ogni 16 del mese successivo all'effettiva percezione della somma.

In pratica, dal primo febbraio gli istituti di credito sono tenuti a trattenere il 20 per cento su ogni bonifico o altro flusso finanziario proveniente dall'estero. La misura riguarda società semplici, enti non commerciali e, soprattutto, le persone fisiche. Queste categorie devono inoltrare al proprio istituto di credito un'autocertificazione e altra documentazione idonea a dimostrare che tale ritenuta non è dovuta, vuoi perché già assolta o perché il reddito non è di natura finanziaria.

La nuova normativa prevede una ritenuta automatica applicata da parte dell'intermediario, come una banca, presso cui il titolo è trasmesso, poiché il fisco italiano presuppone che tale flusso derivi da redditi da capitale o da altre attività estere di natura finanziaria. Il prelievo sarà effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

L’autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente. Ma i moduli di autocertificazione non arrivano ancora, per cui si è ancora in alto mare.

Nel momento in cui il funzionario di banca riceve la dichiarazione del contribuente, il nominativo del percipiente deve essere segnalato dalla banca all'Agenzia delle Entrate e il contribuente avrà tempo fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello della trattenuta per attestare l'impropria applicazione della ritenuta e chiedere alla banca la restituzione.

24/02/2014

Fonte:

http://www.businessonline.it