È possibile effettuare interventi edilizi senza richiedere autorizzazioni?

Salvo disposizioni comunali (PRG e regolamento edilizio) e nel pieno rispetto delle normative relative all'antincendio, antisismica, sicurezza, risparmio energetico è possibile realizzare degli interventi edilizi senza richiedere nessun titolo abilitativo all'ufficio tecnico del Comune. Ossia, il proprietario dell'immobile nei casi descritti di seguito potrà realizzare i lavori liberamente salvo alcuni eccezioni in cui bisognerà presentare la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori).

Art. 6 del Testo Unico sull' Edilizia

Il Testo Unico DPR 380/01 definisce all' articolo 6 i casi in cui un intervento ricade in "Attività Edilizia Libera" e quali autorizzazioni vanno previste per realizzare regolarmente i lavori:

-       manutenzione ordinaria

-       manutenzione straordinaria anche con spostamento di tramezzi e porte salvo che gli interventi non interessino parti strutturali e non vi sia un aumento delle unità immobiliari

-       eliminazione delle barriere architettoniche salvo che non vadano a modificare la sagoma dell'edificio

-       opere di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico in aree esterno al centro edificato

-       movimenti di terra per attività agricole e agro-pastorali

-       serre stagionali er attività agricole e non realizzate in muratura

-       opere temporanee, necessarie e contingenti fino ad un massimo di 90 giorni

-       opere di pavimentazione e di finitura esterni, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

-       pannelli fotovoltaici e solari al di fuori della zona omogenea A

-       aree ludiche e arredo nelle aree pertinenziali degli edifici

 

Manutenzione Ordinaria

Sostituzione della pavimentazione: intervento di manutenzione ordinaria

Sono interventi che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture e necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Una lista esemplificativa di interventi di manutenzione ordinaria:

-       la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di
finitura e conservazione;

-       la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere)

-       rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei
preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori

-       rifacimento intonaci interni e tinteggiatura

-       rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali

-       rinnovo delle impermeabilizzazioni, sostituzione tegole e parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque

-       riparazione recinzioni

-       sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande senza modifica della tipologia di infisso

 

Manutenzione Straordinaria

Modifica della distribuzione interna con demolizione di tramezzi: intervento di manutenzione straordinaria

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Una lista esemplificativa di interventi di manutenzione straordinaria:

-       sostituzione e modifica dei tramezzi interni

-       sostituzione infissi esterni con modifica del materiale o tipologia di infisso

-       realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili

-       realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche,impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie.

-       realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici

-       consolidamento delle strutture di fondazione e di elevazione

-       rifacimento vespai e scannafossi

-       sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta

-       rifacimento di rampe e scale

-       interventi finalizzati al risparmio energetico

 

Responsabilità del proprietario dell'immobile

Vanno considerate le responsabilità e le sanzioni dei vari soggetti per interventi ricadenti in attività edilizia libera. Come primo aspetto va ricordato che i proprietari non sono esenti dal rispetto della normativa sulla sicurezza (TU 81/08). Esistono articoli specifici della normativa che puntualizzano la responsabilità di proprietari di appartamento o amministratori di condominio relativamente all' affidamento dell'incarico ad un Coordinatore della Sicurezza, al controllo dell' affidabilità della ditta esecutrice, alla consegna del POS, ed altre disposizioni normalmente poco conosciute. Nel caso di irregolarità e incidenti, per molti aspetti, la responsabilità ricade concretamente sulla Committenza.

Il proprietario o l'avente diritto è responsabile anche per quanto riguarda il rispetto delle normative edilizie ed altre disposizioni complementari quali quelle igienico-sanitarie, antincendio, risparmio energetico. Verificare la regolarità degli interventi con un tecnico di fiducia anche per controllare disposizioni comunali più restrittive in materia edilizia.

 

Attività edilizia libera (ordinaria e straordinaria) in zone o edifici vincolati

Per interventi ricadenti nell'attività edilizia libera su edifici o aree vincolate è necessario richiedere il nulla-osta della Sopraintendenza ai Beni Culturali

Durc e Relazione Tecnica firmata da un tecnico

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria (da comunicare con CILA Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) si richiede oltre alla relazione tecnica ed agli elaborati grafici firmati da un tecnico abilitato anche la validità del DURC

10/04/2013

Fonte:

http://www.this.it

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