Istallazione ascensore obbligatoria in edilizia residenziale: i casi previsti delle leggi

L’ascensore è uno strumento essenziale per superare le barriere architettoniche di una certa rilevanza, risponde ai criteri di progettazione accessibile ed inclusiva, ma la stessa normativa tecnica per l’accessibilità degli edifici spiega i casi in cui può essere omesso, purchè si rispettino certe condizioni.

La normativa impone il rispetto delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.

 

Secondo la legge 13 del 1989 la progettazione deve prevedere:
- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani - superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

 

Il DM 236/89 specifica che negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’istallazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo. 
L’ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. 

Va comunque sottolineato che anche in quei casi ove è prevista la possibilità di deroga è necessario prevedere ed assicurare la possibilità della istallazione di un ascensore o di un altro mezzo di sollevamento in un tempo successivo. 

Andando oltre le stesse norme l’inserimento di un ascensore è importante non solo per persone con disabilità ma anche per anziani, coppie di genitori con bambini e per le situazioni di disabilità temporanea dovuta ad eventi particolari.

La presenza dell’ascensore comporta inoltre un aumento di valore dell’immobile. D’altro canto l’impatto negativo che la sua mancanza arreca nell’ambito dei processi di fruizione di un edificio e dei servizi cittadini è dimostrato in tutti quei casi in cui  le persone sono costrette a rimanere in casa per l’impossibilità di superare le scale.

Vi è infine un fatto culturale che riconosce nella progettazione universale lo strumento per migliorare la qualità della vita nelle nostre città: un componente quale l’ascensore, oggetto per un’ “utenza ampliata”, dovrebbe essere considerato come parte integrante di una progettazione attenta alle esigenze delle persone.

Riferimenti normativi: 
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."


Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche."

08/02/2013

Fonte:

http://www.retearchitetti.it

 

Seguici su Facebook