Detraibilità IVA e deducibilità costi spese telefoniche fisse e mobili per professionisti ed aziende

Nell’esercizio di attività imprenditoriali o di libera professione è possibile operare la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi di acquisto dei cellulari, dei costi di consumo sostenuti per la telefonia fissa e mobile, per i modem ed i personal computer. Vediamo le percentuali e le condizioni. 

Il mercato della telefonia, sia fissa che mobile, è pieno di offerte commerciali dei gestori telefonici, i quali si fanno grande concorrenza per accaparrarsi dei nuovi clienti. Le offerte sono di vario tipo, spesso riguardano delle promozioni sugli acquisti dei cellulari, di smartphone, o delle promozioni relative al passaggio da un operatore all’altro. Il cliente, il cittadino, il contribuente si trova quindi a dover costantemente valutare le varie offerte, vista l’enorme scelta tra le varie tariffe e abbonamenti dei gestori telefonici.

La valutazione sulla telefonia per imprese, professionisti e titolari di partita IVA. Riguardo all’attività imprenditoriale o all’attività di libera professione o di lavoro autonomo, vista l’importanza della telefonia nel mondo del proprio lavoro, riveste ancor più importanza effettuare la valutazione dei costi e dei benefici tra le varie offerte commerciali dedicate al mondo del business, le offerte per la propria telefonia fissa (d’azienda o di studio) e mobile (cellulari ad uso esclusivo aziendale o ad uso promiscuo, ivi compreso i cellulari aziendali da destinare ai dipendenti).

Anche per il settore business le offerte commerciali non mancano. Ma la valutazione da effettuare è sempre in termini di costi aziendali, soprattutto in riferimento al risparmio fiscale sulla spesa sostenuta per l’acquisto di telefonini cellulari, per le spese telefoniche relative al consumo, o anche le spese relative ai canoni pagati.

L’IVA pagata è detraibile così come i costi sostenuti sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Tutto ciò si traduce in incentivi fiscali per l’impresa o per il professionista o per il lavoratore autonomo e tale valutazione influenza anche le scelte relative all’offerta commerciale dei gestori da scegliere per le proprie esigenze. Perché molto spesso, soprattutto per i professionisti, la valutazione è tra un contratto business ed una ricaricabile per uso privato. Approfondiamo per questo motivo la normativa vigente in termini di detraibilità dell’IVA e deducibilità dei costi nella telefonia fissa e mobile.

 

La detraibilità dell’Iva a credito per la telefonia fissa e mobile

La finanziaria del 2008 ha introdotto importanti novità in merito alla detraibilità dell’Iva a credito, l’Iva pagata per l’acquisto di cellulari, per le spese telefoniche della telefonia fissa e mobile sostenute nell’esercizio dell’impresa o di lavoro autonomo.  L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata sull’acquisto di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile, compreso l’IVA spese sostenute durante l’anno d’imposta per il traffico telefonico, il noleggio o la locazione del cellulare, è interamente detraibile. Quindi IVA pagata è detraibile al 100%, diventando IVA a credito che abbatte l’IVA a debito (sulle fatture emesse).

La condizione dell’uso esclusivo. La condizione necessaria affinché possa essere detratta interamente al 100% l’Iva pagata per la telefonia fissa e mobile è che il bene ed il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all’attività dell’impresa o di lavoro autonomo. Fino a dicembre 2007 la detrazione dell’IVA pagata era ammessa nella misura forfettaria del 50%, senza che fosse necessario provare l’effettivo utilizzo aziendale o professionale del cellulare o del telefono fisso. La novità è che si può detrarre il 100%, se l’uso è esclusivo, è dimostrabile, anche perché nella dichiarazione IVA andrà dichiarata la detrazione superiore al 50% operata sui costi relativi alla telefonia.

La detraibilità in caso di uso promiscuo. In caso di uso non esclusivo per fini aziendali del telefono fisso o del telefonino cellulare il contribuente esercente di attività d’impresa o di lavoro autonomo dovrà applicare una detrazione dell’IVA sugli acquisti e sulle spese telefoniche nella misura del 50%. Si tratta del caso in cui l’imprenditore o il professionista sostiene i costi della telefonia anche per uso privato.

Il controllo dell’Agenzia delle Entrate. La condizione della dimostrazione dell’uso esclusivo per poter fruire della detrazione IVA al 100% è molto restrittiva, nel senso che la stessa Finanziaria del 2008 prevede che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiamo computato in detrazione l’imposta IVA in una misura superiore al 50% sugli acquisti e le relative spese di gestione dei telefoni fissi e, soprattutto, dei telefonini. In pratica, chi effettua una detrazione dell’IVA sugli acquisti superiore al 50% dovrà molto probabilmente provarne l’utilizzo aziendale o professionale esclusivo.

Uso promiscuo e detrazione IVA al 100%. All’imprenditore o al professionista, in alternativa all’applicazione della detrazione IVA 50%, in caso di uso promiscuo (cioè anche uso privato), è comunque consentito di detrarre integralmente l’IVA al 100% (o anche al 60% o 70%) sugli acquisti relativi alla telefonia fissa o mobile, salvo poi assoggettare a IVA l’uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale.

Per valore normale dei beni o dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

All’imprenditore o al professionista è pertanto concesso di scegliere ai fini IVA:

-        di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria impresa;

-   di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA;

-    di inserirlo nella propria impresa solamente fino a concorrenza dell’impiego professionale effettivo.

Principio di inerenza. Per quando riguarda la telefonia mobile o i cellulari, ai fini della valutazione dell’impiego professionale effettivo e quindi della percentuale di detrazione IVA eventualmente superiore al 50% (che sia al 60%, al 70% o al 100%), il contribuente dovrà applicare il principio di inerenza. Cioè il costo sostenuto e detratto deve essere collegato all’attività lavorativa sia in termini quantitativi che qualitativi, i quali vanno eventualmente dimostrati.

Cessione del bene. In caso di cessione ad esempio del telefono cellulare oggetto al suo acquisto di detrazione IVA, la base imponibile ai fini IVA, quindi il valore normale, è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di via detratta a monte, secondo inerenza.

Esempio. Se l’IVA detratta a monte secondo inerenza è stata del 60% quando fu acquistato, la base imponibile di una successiva cessione del cellulare è pari al 60% del prezzo di vendita oppure del valore normale, se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso (precedentemente descritto). Se la percentuale era di IVA detratta invece era del 70%, si potrà detrarre il 70% del prezzo di vendita oppure del valore normale, se il prezzo di vendita è inferiore.

 

Deducibilità dei costi per l’acquisto cellulari e delle spese di telefonia

Oltre alla Finanziaria del 2008 che è intervenuta sulla detraibilità dell’Iva, l’anno precedente, nel 2007, ci sono stato importanti modifiche anche riguardo la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dei cellulari, delle spese telefoniche sia per la telefonia fissa che mobile.

La Legge Finanziaria del 2007, la legge n. 296 del 2006, al comma 401 e 402, ha infatti apportato importanti cambiamenti nella disciplina fiscale relativa alla deducibilità delle spese telefoniche per la determinazione del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo. E’ stata infatti uniformata la misura della deducibilità dei costi ed esattamente sono stati modificati l’art. 102 comma 9 e l’art. 54 comma 3-bis del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi):

-        Sono deducibili all’80% i costi relativi alla telefonia mobile (prima del 2007 era al 50%);

-        Sono deducibili all’80% anche i costi relativi alla telefonia fissa (prima del 2007 era al 100%).

Il vantaggio degli oneri deducibili. Gli oneri deducibili dal reddito complessivo sono dei costi sostenuti che il contribuente può portare in diminuzione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’imposte sul reddito come l’Irpef o l’Ires. In pratica la deducibilità consente una riduzione d’imposta da pagare, che si concretizza attraverso la riduzione dell’imponibile sul quale si calcola l’imposta.

Pertanto è interesse del contribuente, imprenditore o professionista, lavoratore autonomo, far valere in deduzione tutti costi sostenuti nell’esercizio della propria attività. Nel caso della telefonia fissa e mobile tale deducibilità è, come abbiamo visto, nella misura dell’80% del costo sostenuto (ma può essere estesa a 100% in alcuni casi, come vedremo). Il calcolo e la relativa deduzione sarà operata dall’imprenditore o dal professionista in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico.

Quali costi sono deducibili. La deducibilità si riferisce a tutte le spese inerenti la telefonia fissa e mobile, sempre nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, quindi ad uso affari. Sono comprese le quote di ammortamento per l’acquisto di cellulari (che la legge definisce “apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre”), i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, le spese di impiego, manutenzione e ovviamente le spese di consumo addebitate dai gestori nella bolletta telefonica.

Deducibilità delle ricariche telefoniche e schede prepagate. Su questo tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/e del 2008 chiarendo che rientrano fra le spese deducibili nel limite dell’80% anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate, trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici. In ogni caso, la deducibilità di tali costi presuppone il possesso della documentazione necessaria a comprovare il sostenimento e l’inerenza del costo (fattura del rivenditore o della compagnia telefonica).

La deducibilità al 100% per le imprese di autotrasporto. Alla deducibilità dell’80% c’è un’eccezione e riguarda il trattamento fiscale riservato alle spese relative agli apparecchi telefonici dei veicoli adibiti al trasporto di merci delle imprese di autotrasportatori. Per loro la deducibilità dei costi è integrale, quindi nella misura del 100%. Tale deducibilità è limitata ad un solo impianto per ciascun veicolo. Per eventuali impianti ulteriori si applicherà la deduzione dell’80%.

La deducibilità al 100% della rete Intranet. La risoluzione n. 320 del 2008 ha ritenuto interamente detraibile il costo di un impianto di linee telefoniche dedicate, tecnologicamente non accessibili all’esterno, quindi il sistema di distribuzione interna delle informazioni chiamato Intranet. Tale rete aziendale è interamente deducibile, quindi nella misura del 100%.

 

Cellulare aziendale in uso promiscuo al dipendente

E’ possibile che l’imprenditore nell’esercizio della propria attività aziendale e per esigenze produttive abbia bisogno di dotare i propri dipendenti di un cellulare aziendale, che viene concesso al lavoratore anche in uso promiscuo, cioè anche per uso privato. Se il cellulare è ad uso esclusivo per finalità aziendali, il problema non si pone, si applicherà la detrazione dell’Iva al 100% e la deducibilità del costo all’80%. Il problema nasce in caso di uso promiscuo e su come valutare la detraibilità dell’IVA su questi componenti di costo e su come operare anche in termini di deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Detrazione dell’IVA sui cellulari aziendali. Sempre nel caso in cui il telefono cellulare è concesso in uso promiscuo al dipendente, la detraibilità dell’IVA sui costi sostenuti varia a seconda che la messa disposizione del cellulare sia a titolo gratuito o con l’addebito di un corrispettivo specifico.

I telefoni cellulari concessi in uso ai dipendenti senza l’addebito di un corrispettivo specifico vanno considerati telefoni non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa. In questo caso l’Iva è detraibile in base all’effettivo utilizzo del telefonino nell’ambito dell’attività dell’impresa, applicando il principio di inerenza rispetto all’attività aziendale.

Se invece il cellulare aziendale è concesso in uso al dipendente a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico (esempio un addebito mensile dell’azienda), ai fini della detraibilità i cellulari sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività. In questo caso l’Iva sostenuta per i costi è detraibile nella misura del 100%.

Deducibilità dei costi relativi ai cellulari aziendali. Sempre nell’ipotesi di uso promiscuo, i costi sostenuti per l’utilizzo del cellulare aziendale da parte del dipendente sono deducibili dal reddito d’impresa nella misura dell’80% , se la concessione al dipendente è a titolo gratuito (cioè completamente a carico aziendale anche sull’uso privato del cellulare aziendale stesso da parte del dipendente).

Cellulare aziendale come fringe benefit. Il telefono cellulare aziendale messo a disposizione del dipendente anche per fini privati costituisce un fringe benefit concesso dall’azienda al lavoratore. E va applicata la tassazione in capo al dipendente, sulla base del valore normale. Tale valore concorre a formare la base imponibile del dipendente ai fini dell’applicazione dell’Irpef, se supera l’importo di 258,23 euro annui. Nel caso in cui l’importo del valore nominale sia inferiore ai 258,23 euro anni, non applicherà la tassazione Irpef.

Deducibilità dei costi per l’acquisto di modem e personal computer

La legge finanziaria del 2007 comma 401 e 402 che introduce l’80% di deducibilità dei costi, fa riferimento alle “apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche”.

Quest’ultimo codice fa riferimento ai servizi di comunicazione indistintamente e quindi, riguardo ai servizi riguardanti le diverse tipologie di linee telefoniche, sia alla telefonia fissa che mobile utilizzata nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale o artistica. Quindi potrebbero essere ricompresi nella deducibilità nella misura dell’80%, e non nella deducibilità secondo i criteri generali, oltre alle spese di telefonia mobile e fissa, anche le spese riguardanti l’acquisto di modem per la connessione ad internet e l’acquisto del personal computer stesso.

Deducibilità all’80% di modem e router Adsl. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/e del 2007 ha chiarito che nell’ambito applicativo della deducibilità dell’80% dei costi sono da comprendere non solo i costi dei servizi telefonici in senso stretto ma anche quelli relativi ai beni utilizzati per la connessione telefonica ad internet operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale. Quindi i costi relativi ai beni materiali (il modem ad esempio) ed immateriali, ivi compreso il software.

Rientrano quindi nella deducibilità all’80% anche i costi relativi all’acquisto di modem, del router Adsl e del relativo software. Così come rientrano i costi relativi ad ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione riguardante la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale. La condizione è che i beni siano indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.

Deducibilità al 100% dei costi del personal computer. In questo caso, invece, i costi relativi all’acquisto del personal computer in senso stretto sono deducibili secondo i criteri generali previsti per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (per i professionisti ad esempio).

Quindi in caso di acquisto di un personal computer con modem incorporato avremo ai fini reddituali una divisione dei costi: quelli relativi all’acquisto del modem saranno deducibili nella misura dell’80% secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria del 2007, mentre i costi relativi all’acquisto del personal computer saranno deducibili in misura piena, quindi al 100%.

Sarà bene che il contribuente che effettua l’acquisto si faccia dettagliare nella fattura i singoli elementi di costo, distinguendo i costi relativi alle connessioni (es. per il modem integrato) o ai software di connessione, dai costi relativi al personal computer in senso stretto.

 

20/12/2011

Fonte:

http://www.retearchitetti.it

 

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