Fisco, imposte: erogazioni liberali, omaggi natalizi

In occasione delle feste natalizie, i datori di lavoro solitamente corrispondono degli incentivi ai loro dipendenti, sotto forma di regali o come somme di denaro. Quali sono le modalità di individuazione del valore delle prestazioni in natura? Quali sono le condizioni necessarie affinché le erogazioni liberali possano ritenersi esenti da imposte sul reddito del prestatore? Gli omaggi ai dipendenti sono deducibili ai fini Irpef/Ires e Irap?

 Le strategie seguite dalle aziende in materia di incentivi legati alle festività natalizie sono sostanzialmente due: 

1. la prima consiste nella corresponsione di regali o omaggi natalizi ai dipendenti; 
2. la seconda consiste nella corresponsione di somme aggiuntive alla tradizionale gratifica o tredicesima. 



Queste politiche possono poi essere attuate mediante incentivazioni collettive oppure individuali. 
Una buona pianificazione comporta la necessità di individuare il corretto trattamento fiscale e previdenziale in relazione a due fattori: 

• le conseguenze sul reddito dei dipendenti e dei collaboratori (le erogazioni liberali producono le medesime conseguenze dal punto di vista fiscale e contributivo, poiché la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale coincide con quella fiscale); 
• le conseguenze in riferimento alla deducibilità per il datore di lavoro dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. 

Tutti i beni e i servizi assumono generalmente natura retributiva ai fini fiscali. Semplificando si può ritenere che nella maggioranza dei casi: 

• la concessione di regali (quali panettone, cesto natalizio, etc) e/o somme di modico valore sia utilizzata per gratificare la generalità dei dipendenti; 
• la concessione di regali (quali televisori, telefonini, viaggi premio, oggetti di elettronica, etc) o di somme di alto valore sia utilizzata per gratificare il singolo dipendente. 

Effetti in capo al prestatore di lavoro
Il datore di lavoro dovrà pertanto stabilire se l'erogazione di tali benefici rientra nell'ambito di previsione dell'art. 51, c. 2, lett. b) del Tuir oppure del c. 3 del medesimo articolo. Occorre determinare quali prestazioni concorrono a determinare il reddito da lavoro dipendente, che risulta quello costituito, in via generale, da tutte le somme (e i valori) a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Chiarimenti interpretativi in merito alla norma sono stati previsti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 1997. 

Criteri per l'individuazione del valore del bene
Particolare importanza rivestono le modalità di individuazione del valore delle prestazioni in natura per quanto riguarda la cessione di beni e servizi ai sensi dell'art. 51, c. 3. La norma prevede un sistema puntuale di valorizzazione dei beni e disposizioni specifiche sono previste solo per i beni che generalmente non vengono ceduti in occasione delle festività, quali veicoli, prestiti agevolati, fabbricati concessi in locazione. 
Per la determinazione in denaro delle prestazioni in natura, invece, si devono applicare le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi, ovvero al prezzo mediamente praticato per beni e/o servizi della stessa specie (o similari), facendo riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni. 

Solo per i beni in natura prodotti dall'azienda, e ceduti ai dipendenti a titolo di omaggio il valore normale è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda per i medesimi beni nelle cessioni ai grossisti. 
Questa previsione è applicabile però solo alle imprese che effettuano cessioni a grossisti; ne restano esclusi: 

• artisti, 
• professionisti, 
• aziende che producono e vendono solo al dettaglio, 
• aziende che producono servizi 
• aziende che effettuano solo la commercializzazione di beni. 

Valutazione del limite di esenzione
Il valore della cessione di beni e di servizi prestati al dipendente non concorre a formare il reddito imponibile del dipendente se complessivamente l'importo nel periodo di imposta non supera i 258,23 euro annui, qualora il valore superasse tale limite, lo stesso vi concorrerebbe per intero. 
Per le erogazioni liberali il legislatore ha espressamente previsto che l'importo esente non debba essere di valore superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. Le erogazioni di importo superiore saranno assoggettate a tassazione solo per la parte eccedente il suddetto importo e concorreranno alla determinazione del reddito del lavoratore, producendo le relative conseguenze anche in materia previdenziale. 

Limitazioni relative alle erogazioni liberali
Il legislatore ha posto restrizioni ulteriori in relazione all'esenzione relativa alle erogazioni liberali. In particolare, tre sono gli elementi necessari affinché tali erogazioni possano ritenersi esenti da imposte sui reddito del prestatore: 

• il carattere liberale della erogazione; 
• la concessione della stessa in particolari occasioni dell'anno riconosciute come ricorrenze e/o festività, da intendersi nel senso più ampio e flessibile del termine (ricorrenze legate sia al lavoratore che all'azienda); 
• la previsione delle stesse, da parte del datore di lavoro per la generalità dei lavoratori o per una categoria degli stessi individuata secondo parametri oggettivi. 

Implicazioni pratiche
Il datore di lavoro in occasione della erogazione di un omaggio o di una erogazione liberale in occasione delle festività di fine anno ai dipendenti dovrà valutare dipendente per dipendente se nel periodo di imposta sono stati o si stanno superando i predeterminati limiti ed agire di conseguenza: 

• in caso di adozione di politiche atte a gratificare la generalità dei dipendenti dovrà fare attenzione a rispettare tutti i requisiti richiesti dal c. 2, lett. b) dell'art. 51 del Tuir e valutare se per alcuni dipendenti nel corso dell'anno non siano già state fatte altre erogazioni liberali; 
• in caso di adozione di politiche atte a gratificare il singolo dipendente dovrà in caso di erogazione di somme, considerarle sempre completamente soggette previdenzialmente e fiscalmente, mentre in caso di omaggi o regali dovrà rispettare il limite di esenzione anche in riferimento ad altri beni o servizi forniti nel periodo di imposta. 

Effetti fiscali per il datore di lavoro
Le erogazioni liberali di qualsiasi importo concesse in denaro non rilevano particolarità di trattamento, in quanto sono ritenute spese per lavoro dipendente e ne seguono le regole. Mentre con riferimento alle conseguenze fiscali che gli omaggi operati nel confronti dei dipendenti producono in relazione al datore di lavoro, occorre distinguere nella tratttazione due differenti tematiche. 

Il trattamento previsto ai fini Iva
L'imposta sul valore aggiunto, che grava sui beni e/o servizi oggetto della prestazione liberale, resta, in via generale, a carico del datore di lavoro. Va tuttavia specificato che per l'individuazione della disciplina applicabile al trattamento Iva occorre distinguere il caso in cui i beni dati in omaggio non siano oggetto dell'attività di impresa, dall'ipotesi in cui le liberalità abbiano ad oggetto gli stessi prodotti dell'impresa. 

• Nel primo caso, l'imposta sul bene oggetto di prestazione liberale per il dipendente deve considerarsi indetraibile dal momento dell'acquisto a prescindere dal valore unitario o costo dei beni stessi. Il successivo momento della cessione gratuita del bene al dipendente non rientra nel capo di applicazione Iva, pertanto l'operazione non dovrà essere né fatturata, né registrata (cosiddetta "fuori campo"); 
• Nel caso in cui, invece, i beni oggetto della prestazione liberale per i dipendenti rientrino tra i quelli oggetto dell'attività d'impresa, al momento dell'eventuale acquisto l'Iva potrà essere detratta, non potendosi prevedere se il bene sarà successivamente utilizzato per l'attività d'impresa o quale omaggio per il dipendente. Ciò premesso, nella successiva fase di cessione al dipendente, il datore di lavoro sarà in ogni caso tenuto a fatturare il valore ceduto, registrando il movimento secondo le modalità ordinarie. 

Invero, con riferimento agli omaggi per i dipendenti o a terzi, è previsto un regime particolare in deroga alla ordinaria disciplina. 
In particolare, anche in considerazione delle finalità dell'omaggio, è consentito di non esercitare la cd. rivalsa sul cliente (nel nostro caso il dipendente), sobbarcandosi lui stesso l'onere dell'imposta. 
In quest'ultimo caso il datore di lavoro potrà: 

• emettere fattura di vendita, ai sensi dell'art. 21, D.P.R. n. 633/1972, senza esercitare la rivalsa e segnalando, pertanto, sul documento la dicitura "rivalsa non esercitata"; 
• emettere una cd. "autofattura per omaggi" individuando il valore delle cessioni liberali e segnalando nel documento la dicitura "autofattura per omaggi", in tal caso la fattura dovrà essere registrata dal solo emittente e non dovrà, quindi, essere inviata anche al destinatario dell'omaggio; 
• infine, il datore di lavoro potrà scegliere di annotare la cessione nell'apposito "registro omaggi", indicando l'ammontare globale dei beni ceduti: in tale ultima ipotesi, l'ammontare complessivo dei beni ceduti dovrà successivamente essere indicato nel registro fatture e concorrerà alla liquidazione dell'imposta. 

La deducibilità ai fini Irpef/Ires e Irap
Con riferimento alla possibilità di dedurre gli omaggi a favore di dipendenti dalle imposte sui redditi, va segnalato che tali cessioni liberali sono considerate spese per prestazioni di lavoro e pertanto si considerano interamente deducibili ai fini Irepef/Ires, ai sensi dell'art. 95 del Tuir. Si ritiene infatti che il costo degli omaggi non soffra delle limitazioni poste in tema di deducibilità parziale delle spese di rappresentanza. Se il valore unitario dei beni è superiore a 25,82 euro la deducibilità sarà ridotta ad un terzo in cinque anni. 
Sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irap i costi relativi agli omaggi solo qualora siano destinati alla generalità dei dipendenti e collaboratori. In caso di erogazione a singoli dipendenti o categorie e nel caso di erogazioni in denaro non saranno invece ammesse deduzioni.

 

 

27.12.2007

Fonte: http://www.lavorofisso.com

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