Guida completa scheda carburante: caratteristiche, modalità impiego, normative, detraibilità spese, chi ne può beneficiare e chi no, struttura scheda

L’acquisto di carburante per autotrazione, presso le stazioni di servizio stradali da parte dei soggetti con Iva, deve essere documentato con la scheda carburante. L’annotazione di tali acquisti è sostitutiva della fattura di acquisto (articolo 1, comma 1, D.P.R. 444/1997).

L'emissione della fattura è vietata ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, tranne che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di alcuni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Il divieto di emissione della fattura non riguarda le compagnie petrolifere, ma solo iGestori.

Dal 14 maggio 2011, i soggetti Iva che hanno effettuato gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria (articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973), possono evitare di compilare la scheda carburante. Per recuperare la parte di Iva detraibile sull'acquisto di carburante per autotrazione, effettuato con bancomat, carte di credito o prepagate, è possibile scorporare l'imposta dell'estratto conto della carta elettronica, che va registrato come la scheda carburante nel registro Iva acquisti.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 42/E del 9 novembre 2012, ha chiarito inoltre che le due modalità di documentazione (scheda carburante o sistemi elettronici) sono tra loro alternative, quindi risulterebbe impossibile un loro utilizzo in contemporanea. Chi paga il carburante con mezzi diversi dalla modalità elettronica, deve utilizzare una scheda per tutti gli acquisti effettuati. Chi invece decide di pagare esclusivamente con le carte elettroniche può sceglie di utilizzare il nuovo metodo o può continuare a utilizzare la scheda carburante per dedurre il costo e detrarre l'Iva.

In occasione dell’appuntamento di Telefisco 2013, gli esperti delle Entrate hanno chiarito che l'esclusività nelle modalità di certificazione di queste operazioni non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d'anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Questa modifica può essere effettuata (scelta consigliata dalle Entrate) a partire dal giorno successivo della conclusione delle operazioni per la liquidazione dell'Iva e sembra possibile (in corso d'anno) solo per passare dalla scheda carburante alla modalità elettronica, ma non viceversa.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le disposizioni introdotte dal decreto Sviluppo 70/2011 in tema di esemplificazione degli adempimenti non eliminano la necessità di verificare gli elementi che collegano l'acquisto del carburante al soggetto acquirente, per consentire la detrazione dell'Iva e la deduzione del relativo costo.

La carta di pagamento infatti deve essere intestata al soggetto che esercita l'attività e dall'estratto conto della stessa carta devono emergere tutti gli elementi necessari per individuare l'acquisto, quali la data e il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento, nonché il corrispettivo pagato. Queste indicazioni costituiscono il contenuto "minimo" per consentire sia la detrazione ai fini Iva sia la deduzione del relativo costo.

 

Ecco un piccolo vademecum estratto dal Il Sole24Ore

 

II sistema di certificazione dell`acquisto del carburante con schede carburanti o con carte elettroniche va riferito al soggetto d`imposta in modo unitario, essendo irrilevante l`eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell`attività; quindi, deve essere lo stesso per tutti i veicoli del contribuente

Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l`acquisto di carburante, ma se contestualmente a quest`ultimo, vengono comprati anche altri beni o servizi, è necessario che l`acquisto di carburante avvenga mediante una
transazione distinta

Considerando che le ditte individuali e i professionisti non sono obbligati a tenere conti correnti dedicati all`attività svolta, non è necessario che la carta sia utilizzata solo per gli acquisti inerenti all`attività

La semplificazione introdotta dal decreto sviluppo n. 70/2011 non contiene alcuna deroga al divieto di emissione della fattura da parte dei gestori degli impianti di distribuzione il quale continua ad operare

È obbligatoria l`emissione della fattura per gli acquisti di carburanti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;

• effettuati presso gli impianti, ma non destinati all`autotrazione (ad esempio, per motori fissi, mezzi speciali, macchine operatrici, come trattori, escavatori, mezzi di spurgo);

• quando manca il personale addetto alla distribuzione (selfservice);

• tramite la procedura denominata "netting" (circolare N° 205/E/1998);

• effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli istituti universitari e dagli enti ospedalieri di assistenza e beneficenza 06 CARTE

Le carte di credito, di debito o prepagate che consentono di evitare la compilazione delle schede carburanti sono solo quelle emesse dalle banche, da Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché da ogni altro operatore finanziario, che sono obbligati a
comunicare all`anagrafe tributaria l`esistenza dei rapporti con i loro clienti ex Dpr 605/1973, n. 605. Non sono comprese nell`elenco le carte emesse dalle compagnie petrolifere

 

APPROFONDIMENTI SUI PUNTI CHE CARATTERIZZANO LA DETRAZIONE DELL'IVA PER IL PRELIEVO DEL CARBURANTE

 

Di seguito trovate una spiegazione, ,  oltre ad alcuni riferimenti normativi necessaria sia al Gestore esercente sia all'impresa ed ente soggetti alla disciplina per la detrazione fiscale .

La scheda carburante ha origini lontane essendo già stata prevista dal D.M. 7 giugno 1977 in attuazione all'art. 2, L. 21 febbraio 1977, n. 31. Il D.P.R. 444/1997, emanato in attuazione di delega contenuta nella L. 626/1996, ha rivisto la materia, sia introducendo nuove e diverse prescrizioni rispetto a quanto previsto dal D.M. 7 giugno 1977 (di conseguenza soppresso) sia ribadendo principi già contenuti nel citato decreto e confermati dalla prassi formatasi dal 1977 sino al 1996.

Alla luce della normativa approvata la scheda carburante: nasce, in un'ottica di semplificazione, come documento fiscale sostitutivo della fattura di cui all'art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ha poi assunto rilievo anche ai fini delle imposte dirette e rappresenta quindi il documento “necessario” per documentare l'acquisto e la sua inerenza con l'attività di impresa (o professionale) esercitata.

 

 

Funzione della scheda carburanti

 

Detraibilità Iva  Deducibilità imposte dirette

Dal punto di vista oggettivo, la disciplina della scheda carburante non riguarda gli acquisti di carburante:

· effettuati presso punti di vendita diversi dagli impianti stradali di distribuzione;

· non destinato all'autotrazione;

· la cui destinazione non possa essere constatata al momento dell'acquisto;

· effettuati con il ricorso a contratti particolari in uso nel settore petrolifero (ad esempio, il “netting”).

Nelle suindicate situazioni, dunque, si applicano le norme generali relative alla fatturazione.

L'applicazione della disciplina in commento è inoltre esclusa, per intuibili ragioni pratiche, in tutti i casi in cui sia impossibile la certificazione degli acquisti per mancanza del personale addetto alla distribuzione, ad esempio i rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura con le attrezzature automatiche.

Ancora, per espressa previsione dell'art. 6 del D.P.R. 444/97, sono escluse dalla disciplina in esame le cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri di assistenza e beneficenza, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi (quest'ultima categoria è stata inserita con l'art. 1, comma 109, della Legge n.266/2005).

 

SOGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla disciplina della scheda carburanti:

a) gli acquisti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;

b) gli acquisti effettuati presso gli impianti di distribuzione non destinati all'autotrazione (ad esempio, motori fissi) o dei quali tale destinazione non può essere constatata all'atto dell'acquisto;

c) tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione (ad esempio, rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura attraverso le attrezzature denominate "self service pre-pagamento");

d) gli acquisti di carburanti effettuati presso gli esercenti impianti stradali di distribuzione dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli istituti universitari e dagli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, dagli autotrasportatori di cose per conto terzi.

La scheda carburante ha:

una forma libera;

un contenuto minimo previsto dall'art. 2, D.P.R. 444/1997.

Al decreto è allegato uno schema di scheda, non obbligatorio nella forma, ma obbligatorio nella sostanza: nella C.M. 205/E/1998 si legge, infatti, che l'obbligo della scheda carburante

→ “(...) deve ritenersi correttamente assolto qualora il documento sia nella sostanza conforme al modello allegato al decreto presidenziale. Deve contenere, cioè, tutti gli elementi e le indicazioni ivi previste anche se, formalmente, potrà contenere altri dati, assumere altre forme o dimensioni diverse a seconda dell'esigenze dell'utilizzatore”.

Fondamentale è che essa contenga gli elementi essenziali, in mancanza dei quali la compilazione si ritiene irregolare, quindi il contenuto contestabile sia sotto l’aspetto reddituale sia sotto quello della detrazione Iva.

 

 

LA FORMA DELLA SCHEDA CARBURANTI

esiste un modello allegato al DPR n. 444 del 10 novembre 1997 ha forma libera, purché contenga gli elementi essenziali

 

A chi deve essere riferita la scheda

La scheda carburanti deve essere riferita:

-        ai veicoli intestati al contribuente soggetto passivo IVA;

-       ai veicoli posseduti dal contribuente soggetto passivo IVA, ad esempio a titolo di leasing, noleggio, comodato, ecc. (il titolo di possesso deve essere adeguatamente documentato).

 

Cosa indica il soggetto titolare

Sulla scheda carburanti il soggetto titolare del documento deve indicare:

-        la propria intestazione, anche mediante apposizione di un timbro completo di numero di partita Iva, nel caso di impresa individuale. In caso di impresa, va indicata la ragione sociale, mentre per gli esercenti arti e professioni è necessario indicare il cognome e nome;

-        gli estremi di individuazione del veicolo (targa o numero di telaio);

-        mese di riferimento;

-        l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero.

 

 

 

Compiti del Gestore

Il Gestore deve indicare per ciascun rifornimento:

-        la data;

-        il prezzo complessivo comprensivo di Iva;

-        la denominazione del distributore oppure cognome e nome, se persona fisica;

-        l’ubicazione dell’impianto, anche a mezzo di apposito timbro;

-       apporre la firma di convalida.

 

 

Periodicità

La scheda carburanti può essere compilata mensilmente o trimestralmente e occorre una scheda per ogni veicolo impiegato nell’esercizio della propria attività. Quindi, nel caso di più veicoli va compilata una scheda per ogni singola autovettura.

Ctr Lazio Sentenza n. 223/04/2012

La scheda carburanti è stata oggetto numerose volte di giudizi da parte sia dei giudici di merito che dei giudici di legittimità.

Da ultimo si evidenzia la sentenza n. 223/04/2012 della Ctr del Lazio la quale ha per oggetto la seguente controversia:

-        accertamento per l'anno 2003 che disconosce, tra l'altro, la deducibilità di costi per carburante per omessa o incompleta compilazione delle schede carburanti previste dalla normativa fiscale quale prova del costo sostenuto;

-        la Commissione Tributaria Provinciale di Rieti ha parzialmente accolto il ricorso, confermando alcune riprese e annullando in parte la ripresa relativa all'indeducibilità dei costi per carburante consentendo la deduzione sulla base di una perizia giurata di parte che attestava l'inerenza, la competenza e l'esatta quantificazione dei costi sostenuti;

-        la Direzione Provinciale di Rieti dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo la natura sostanziale della compilazione delle schede carburanti al fine della deducibilità e della prova dell'effettività e inerenza del costo esposto. Lamentando inoltre mancata considerazione da parte dei primi giudici di contraddizioni sui consumi presenti nella stessa perizia proposta come mezzo di prova.

-        In sede di appello la Ctr del Lazio ha sostenuto che:

-        la scheda carburante corrisponde ad “una procedura semplificata di assunzione dell'onere della prova basato praticamente su autodichiarazioni dei soggetti interessati. Proprio in considerazione della finalità delle schede stesse la loro compilazione non può essere considerata adempimento di carattere meramente formale sostituendo le stesse, in un regime di fiducia, che ben si attaglia anche allo spirito dello statuto del contribuente, la fatturazione delle operazioni di acquisto del carburante, assurgendo quindi allo stesso valore probatorio delle fatture che sostituiscono”;

-        “Quindi per essere deducibili le spese per carburante devono risultare, che ai fini della prova della loro sussistenza e inerenza, da schede carburante complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte”.

 

In sostanza, secondo la Commissione tributaria regionale:

→ il costo dei carburanti impiegati sugli veicoli a motore è detraibile solo con la scheda carburante compilata in ogni sua parte.

 

Ctr Lazio Sentenza n. 223/04/2012

La scheda carburante, completa in tutte le sue parti, è l'unico mezzo per portare legittimamente in deduzione le spese relative ai carburanti per autotrazione; non è quindi ammessa alcuna prova per equipollente.

I giudici romani aggiungono che la compilazione delle schede è necessaria anche per i macchinari di cantiere quali muletti e pale meccaniche perché, il concetto di autotrazione è da ritenersi riferibile alla presenza di un motore idoneo ad imprimere al veicolo un movimento autonomo (il numero di chilometri percorsi dovrà essere sostituito con il numero di ore di impiego); questi, sia pure adoperati soltanto all'interno del cantiere, sono nondimeno caratterizzati dall'identica presenza di un motore idoneo a imprimere al veicolo un movimento autonomo (Cassazione 5721/77).

 

Scheda carburante superata dagli acquisti tracciabili

La sentenza offre l’occasione per ricordare che l’art. 7, comma 2, lett. p), del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ha integrato l’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, esonerando dall’obbligo della tenuta della scheda carburante i soggetti

→ “[…] che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [...]”.

 

 

05/04/2013

Fonte:

http://www.gestoricarburanti.it

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