I datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da studi professionali non possono usufruire delle agevolazioni
L’INPS, con messaggio nr. 2761 dello scorso 21 febbraio 2014, torna sul tema della mobilità per gli studi professionali, negando la possibilità ai datori di lavoro, di godere delle agevolazioni per i lavoratori in mobilità a seguito di licenziamento da uno studio professionale.
Ricordiamo che l’art. 8 co 4 della L. nr. 223/91, prevede per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità, “un contributo per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore..”. Deve però trattarsi di soggetti rientranti nella nozione di “impresa”.