Cos’è l’amianto, quali sono gli interventi di smaltimento ed i metodi di bonifica

Descrizione

L'amianto è un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto sottili e resistenti, largamente impiegato nel passato in vari settori, dall'edilizia all'industria, fino all'emanazione della Legge 257/92 che ne ha disposto la completa dismissione, poiché l'inalazione delle fibre liberate nell'aria comporta un grave rischio per la salute. Pertanto se l'amianto è compatto, cioè le fibre sono fortemente legate in una matrice stabile e solida per cui difficilmente si liberano, non è danneggiato ed è privo d'abrasioni e non esistono particolari rischi per la salute, mentre se l'amianto è friabile, vale a dire che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale, esiste il pericolo di inalarne le fibre.

Interventi/Smaltimento

-         Quando il materiale contenente amianto è duro e compatto e in buone condizioni di conservazione il proprietario deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione (D.M.S. 06/09/1994 e successive modifiche e integrazioni).

-         Quando il materiale contenente amianto è friabile o danneggiato o deteriorato è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente in materia, previa approvazione del piano di lavoro da parte dello Spisal dell'Ulss 16, secondo quanto stabilito dalla L. 257/92 e succ.

METODI DI BONIFICA

-         incapsulamento: trattamento con prodotti penetranti o ricoperti che inglobano le fibre di amianto (questo tipo di intervento può essere eseguito solo da ditte specializzate);

-         confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio (questo tipo di intervento può essere eseguito solo da ditte specializzate);

-         rimozione dell'amianto (questo tipo di intervento può essere eseguito in proprio o da ditte specializzate).

-          Quando in un edificio è presente amianto deve essere nominata una persona che valuti, nel tempo, lo stato di conservazione dei materiali che lo contengono (può essere lo stesso proprietario).

Normativa di riferimento

-         Decreto del 25 luglio 2001, Ministero sanità, rettifica al decreto del 20 agosto 1999 "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

-         Decreto del 20 agosto 1999, Ministero della sanità "Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc".

- Decreto ministeriale del 14 maggio 1996, Ministero della sanità "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento-amianto, ecc".

- D.M.S. del 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici".

- L. del 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dall'amianto".

 

 

20/01/2013

Fonte:

http://www.retearchitetti.it