In mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità l'occupazione del bene è sine titulo, sicchè la successiva costruzione di opera pubblica non vale ad imprimere alla precedente occupazione stessa carattere di esercizio di potestà amministrativa, ma, diversamente, si connota come attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati dell'illecito permanente, che impedisce la decorrenza del termine prescrizionale in relazione all'eventuale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato.
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Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n.15492 del 20/06/2013
Relatore :
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Maria Cristina Giancola
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Presidente :
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Ugo Vitrone
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Oggetto:
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patologia --> risarcimento del danno --> prescrizione --> dies a quo --> nel caso di occupazione usurpativa
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Sintesi:
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In mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità l'occupazione del bene è sine titulo, sicchè la successiva costruzione di opera pubblica non vale ad imprimere alla precedente occupazione stessa carattere di esercizio di potestà amministrativa, ma, diversamente, si connota come attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati dell'illecito permanente, che impedisce la decorrenza del termine prescrizionale in relazione all'eventuale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato.
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Estratto:
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« La Corte di appello ha riferito la sua decisione al solo rilievo che, nel corso di un'occupazione non autorizzata, erano stati eseguiti lavori di pubblica utilità e realizzata un'opera pubblica, ma non ha anche verificato se le iniziative della Comunità si fossero correlate a previa dichiarazione di pubblica utilità, la cui esistenza era stata sostanzialmente negata dal N. e non allegata dalla convenuta (in tema cfr cass. n. 5025 del 2013). In mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, infatti, l'occupazione del bene è sine titulo, sicchè la successiva costruzione di opera pubblica non vale ad imprimere alla precedente occupazione stessa carattere di esercizio di potestà amministrativa, ma, diversamente, si connota come attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati dell'illecito permanente, che impedisce la decorrenza del termine prescrizionale in relazione all'eventuale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato (in tema, tra le altre, cfr cass. n. 6515 del 1997; n. 13023 del 2010). »
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05/09/2013
Fonte:
http://www.esproprionline.it
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