Quando agli eredi possono essere liquidati gli importi assicurati da una polizza vita?

Stipulando una polizza vita, il contraente sottoscrive un contratto con una compagnia assicurativa, impegnandosi a versare dei premi a fronte dei quali, al verificarsi di un evento futuro, l’assicurazione liquiderà ad un beneficiario il capitale maturato, con versamento in un’unica soluzione o come rendita.

Lo strumento nasce per tutelarsi dal rischio derivante dalla morte dell’assicurato, ma anche come meccanismo per costruirsi una pensione integrativa.

Tipi di polizze vita:

Caso vita: sono una forma di risparmio e investimento perchè prevedono, a scadenza, il versamento al beneficiario di un capitale (in modalità unica o mediante rendita) ma non coprono dall’evento morte, e qualora l’assicurato dovesse mancare prima della scadenza, verrebbero liquidati agli eredi solo i premi già versati;

Caso morte: copre dal rischio connesso ad un evento, quello della morte dell’assicurato, e pertanto prevede la liquidazione di un capitale solo nel caso in cui l’assicurato venisse a mancare prima della scadenza;

Miste: qualora l’assicurato dovesse morire prima della scadenza, al beneficiario verrebbe liquidato il capitale, mentre nel caso di esistenza in vita dell’assicurato alla scadenza, la polizza assumerebbe la connotazione di caso vita, prevedendo la liquidazione in un’unica soluzione o a mezzo rendita.

Un buon investimento deve essere sicuro e liquido, e garantire l’impiego dei premi in maniera corretta e profittevole, ed uno dei vantaggi di investire in una polizza vita risiede nel fatto che le somme non saranno soggette ad imposte di successione e sui redditi.

Le ultime novità introdotte dal decreto CresciItalia prevedono inoltre la possibilità di chiedere la liquidazione del capitale fino a 10 anni dopo la scadenza.

15/12/2012

Fonte:

http://www.cercageometra.it

 

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