Requisiti per essere esonerati dalla presentazione del 730 2012

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 2012 relativo alla dichiarazione dei redditi 2011 che quest’anno presenta diverse novità, a partire dalla nuova casella per la cedolare secca per i contribuenti che già nell'anno 2011 hanno scelto la tassa piatta per gli affitti abitativi del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili a uso abitativo; e dalla proroga degli incrementi della produttività, con l'imposta sostitutiva del 10%, nel limite di 6mila euro lordi; per arrivare al contributo di solidarietà per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro; al differimento di 17 punti percentuali dell'acconto Irpef per il 2011, che poteva essere effettuato nella misura dell'82% in luogo del 99%; al differimento di 17 punti percentuali dell'acconto per la cedolare secca relativa al 2011, che poteva essere effettuato nella misura del 68% in luogo dell'85%; all’eliminazione dell’obbligo di presentare la comunicazione preventiva di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36%; alla proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Novità inoltre per quanto riguarda la nuova Imu. La scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata per il 30 aprile oppure entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a al  un professionista abilitato.

Per coloro che si sono avvalsi del datore di lavoro la liquidazione ed il pagamento delle imposte avverrà nella busta paga del mese di luglio a titolo di saldo Irpef  e primo acconto per l’anno successivo, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, ma si potranno anche avere dei rimborso per le maggiori imposte pagate anche se è raro che il conguaglio sia positivo.

Per i titolari di redditi di pensione invece il pagamento avverrà nel mese di agosto o settembre. Saranno esonerati dalla compilazione e dalla presentazione del 730 i lavoratori dipendenti e pensionati che subiscono le ritenute dal proprio datore di lavoro che è obbligato a trattenerle e che hanno solo un Cud a fine anno; i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o lavori a progetto per cui siano state effettuate le ritenute o il conguaglio in presenza di più collaborazioni o lavori a progetto.

Questi casi di esonero valgono se sono state trattenute correttamente in busta paga le addizionali regionali e comunali dal datore di lavoro. Esonerati dalla compilazione del 730 anche coloro che hanno redditi esenti da imposta, come quelli erogati a titolo di borse di studio, rendite Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, pensioni di guerra, pensioni dei militari di leva, alcuni redditi di pensioni, indennità, o come anche redditi soggetti ad imposta sostituiva come i proventi derivanti dal possesso di Bot, Cct, Ctz e altre, e redditi che sono stati oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposta come gli interessi attivi maturati su conto corrente e che sono già soggetti al ritenuta del 27,50% (dal 2012 diventa del 20%) ma che non vanno confuusi con quei redditi che sono si soggetti a ritenuta ma a titolo di acconto.

Esonerati anche i lavoratori dipendenti o pensionati che lavorano per tutti i 365 giorni e non raggiungono un reddito di 8.000 euro annui al netto dell’abitazione principale.

02/04/2012

Fonte: http://www.cercageometra.it

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