Costruire e ampliare casa, norme 2011 contenute nel Piano Casa 2011
E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio numero 110 il cosiddetto decreto legge sviluppo, che al suo interno contiene le disposizioni del nuovo piano casa 2011. Qui di seguito le nuove norme che permettono di costruire o ampliare la propria casa secondo diversi criteri:
Costruzioni private
- Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento
di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del
titolare del permesso di costruire e non trova applicazione
l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163."
3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui
all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da
uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.";
4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le
regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per
l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire."
5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle
misure progettuali.";
6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano
venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso
di".
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla
fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il
n. 2), e' inserito il seguente:
"2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori
comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti
strumenti di pianificazione territoriale, nonche' nelle convenzioni
urbanistiche ad essi relative;".
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3,
e' aggiunto il seguente:
''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo
6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento".
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a
valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono
comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso,
purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in
vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della
normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo
strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non
hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a),
e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2011".
14/05/2011
Fonte: http://businesstime.ejnews.eu
p class="articolo_des">E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio numero 110 il cosiddetto decreto legge sviluppo, che al suo interno contiene le disposizioni del nuovo piano casa 2011. Qui di seguito le nuove norme che permettono di costruire o ampliare la propria casa secondo diversi criteri:
Costruzioni private
- Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento
di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del
titolare del permesso di costruire e non trova applicazione
l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163."
3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui
all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da
uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.";
4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le
regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per
l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire."
5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle
misure progettuali.";
6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano
venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso
di".
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla
fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il
n. 2), e' inserito il seguente:
"2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori
comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti
strumenti di pianificazione territoriale, nonche' nelle convenzioni
urbanistiche ad essi relative;".
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3,
e' aggiunto il seguente:
''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo
6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento".
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a
valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono
comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso,
purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in
vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della
normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo
strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non
hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a),
e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2011".
14/05/2011
Fonte: http://www.cercageometra.it
p class="articolo_des">E'stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio numero 110 il cosiddetto decreto legge sviluppo, che al suo interno contiene le disposizioni del nuovo piano casa 2011. Qui di seguito le nuove norme che permettono di costruire o ampliare la propria casa secondo diversi criteri:
Costruzioni private
- Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento
di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del
titolare del permesso di costruire e non trova applicazione
l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163."
3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui
all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da
uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.";
4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le
regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per
l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire."
5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle
misure progettuali.";
6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano
venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso
di".
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla
fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il
n. 2), e' inserito il seguente:
"2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori
comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti
strumenti di pianificazione territoriale, nonche' nelle convenzioni
urbanistiche ad essi relative;".
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3,
e' aggiunto il seguente:
''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo
6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento".
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a
valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono
comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso,
purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in
vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della
normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo
strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non
hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a),
e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2011".
14/05/2011
Fonte: http://www.retearchitetti.it