Edificabilità area destinata ad edilizia scolastica

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n.14333 del 06/06/2013

Relatore :

Maria Cristina Giancola

Presidente :

Ugo Vitrone

 

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> edificabilità --> funzionale agli scopi pubblici --> casistica --> edilizia scolastica

Sintesi:

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti.

Oggetto:

vincoli urbanistici ed edificabilità --> edificabilità --> funzionale agli scopi pubblici --> casistica --> edilizia scolastica

Sintesi:

Non può essere ritenuta l'edificabilità di area destinata ad edilizia scolastica, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato.

Estratto:

« A sostegno del ricorso la P. denunzia "Violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte di Appello applicato la L. n. 244, art. 2, commi 89 e 90, e non avere valutato come edificabili le aree di proprietà della Sig.ra P. ai fini della determinazione della giusta indennità di occupazione e di espropriazione". Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis "Dica la Suprema Corte di Cassazione se il mancato accertamento, anche d'ufficio, da parte del giudice di merito sulla effettiva destinazione e sulle possibilità edificatorie di un'area ricompresa all'interno di uno strumento urbanistico rende illegittima la sentenza, non ancora passata in giudicato, che presuppone che la semplice destinazione di un area ad "edilizia scolastica" fatta in un P.R.G. crei un vincolo conformativo in ragione di un esclusivo interesse pubblico che non riconosce spazio all'iniziativa economica privata o promiscua pubblica-privata". Il motivo non è fondato, in quanto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; nè può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato. (cfr, tra le altre, cass. n. 14347 del 2012; n 12862 del 2010). »

 

19/08/2013

 

Fonte:

www.esproprionline.it

 


 

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