Regolarizzazione occupazione e ordine rilascio immobile occupato

In materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.9694 del 22/04/2013

Relatore :

Roberta Vivaldi

Presidente :

Roberto Preden

 

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> regolamento

Sintesi:

Il conflitto di giurisdizione può essere sollevato anche se il giudice di merito ha adottato un provvedimento di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Estratto:

« - preliminarmente va dato atto della tempestività del sollevato conflitto di giurisdizione, essendo il provvedimento di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di Roma Capitale, finalizzato a garantire la presenza di tutte le parti necessarie al giudizio, ma non costituendo svolgimento di attività di trattazione del merito della causa (v. anche S.U. 20.6.2012 n. 10139, in motiv.; S.U. ord. 25.11.2011 n. 24904); »

 

Oggetto:

giudizio --> giurisdizione e competenza --> edilizia residenziale pubblica

Sintesi:

In materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.

Estratto:

« - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle sezioni unite di questa corte, nella materia in esame, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (tra le altre, S.U. ord. 8.3.2012 n. 3623; S.U. ord. 9.7.2009 n. 16094; S.U. ord. 17.10.2006 n. 22248; S.U. 12.6.2006 n. 13527); - tale criterio deve trovare continuità anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, emanato con il D.Lgs. n. 104 del 2010, in relazione a quanto disposto dall'art. 133 detto codice; - nel caso in esame, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, perchè la controversia, avendo per oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione in "regolarizzazione" di un alloggio di edilizia residenziale già occupato dalla richiedente, si colloca nella prima delle due fasi indicate; - vero è che l'attrice ha anche chiesto l'annullamento del decreto di rilascio di detto alloggio, e che una controversia avente ad oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo rientrerebbe, in sè sola considerata, nell'ambito della giurisdizione ordinaria (tra le varie S.U. ord. 8.3.2012 n. 3623; S.U. ord. 7.7.2011 n. 14956; S.U. ord. 25.11.2009 n. 24764); - ma, nel caso in esame, la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio "in regolarizzazione", come richiesto dall'occupante; - ne deriva che il ridurre la questione del petitum sostanziale alla mera richiesta di annullamento del provvedimento di rilascio dell'immobile non coglie il complessivo thema disputandum, ed, in particolare, quello che ne costituisce il presupposto e che consiste nello stabilire se sia o meno legittimo il rifiuto dell'amministrazione di pervenire alla richiesta assegnazione dell'alloggio occupato dalla originaria ricorrente; - deve perciò essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità, del resto, ad un orientamento espresso, in tempi relativamente recenti, anche dal Consiglio di Stato, che ha ricondotto nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il diniego di regolarizzazione di occupazione senza titolo rapportabile all'ipotesi di assegnazione (o mancata assegnazione) di alloggi di edilizia economica e popolare (Cons. Stato, 31 marzo 2009, n. 2001); »

 

 

08/08/2013

 

Fonte:

www.urbium.it

 


 

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