Aree commerciali autostradali: casi in cui non è possibile l’esproprio per pubblica utilità

Qualora un edificio destinato ad attività commerciale da realizzare in area di servizio autostradale sia destinato a una platea di utenti più estesa di quella degli automobilisti che percorrono l’autostrada, per essere l’area di servizio raggiungibile dall’esterno tramite la viabilità comunale, pur essendo legittima la finalità commerciale dell’operazione in sé, la stessa deve però essere perseguita con gli strumenti propri dell’autonomia privata e non con quelli autoritativi della procedura di espropriazione, non potendosi ravvisare un progetto rivestito di pubblica utilità.

 

Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione n.3087 del 04/06/2013

Relatore :

Giuseppe Castiglia

Presidente :

Giorgio Giaccardi

 

Oggetto:

giudizio --> legittimazione passiva --> espropriazione --> beneficiario dell'espropriazione

Sintesi:

E’ del tutto pacifico in giurisprudenza che il soggetto beneficiario dell'espropriazione per pubblica utilità non è parte necessaria nel giudizio avverso il procedimento espropriativo, in relazione alla circostanza che i vantaggi diretti e immediati della procedura ablatoria ridondano esclusivamente nei confronti del soggetto espropriante.

Estratto:

« In disparte la difficoltà di individuare facilmente questo presunto “controinteressato in senso sostanziale” sulla base dei documenti, sono comunque assorbenti i rilievi che: - non risulta che, de futuro, Autogrill sarebbe stata concessionaria anche delle opere da realizzarsi in base alla procedura espropriativa; - peraltro, è del tutto pacifico in giurisprudenza che il soggetto beneficiario dell'espropriazione per pubblica utilità non è parte necessaria nel giudizio avverso il procedimento espropriativo, in relazione alla circostanza che i vantaggi diretti e immediati della procedura ablatoria ridondano esclusivamente nei confronti del soggetto espropriante (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez, IV, 27 gennaio 2012, n. 427). Sotto questo profilo, non è decisiva la circostanza che – come replica Autostrade – Autogrill sarebbe destinata a trarre beneficio non dall’esproprio in sé, bensì dagli atti che hanno approvato il progetto di opera pubblica, trattandosi comunque, a tutto concedere, di un effetto favorevole solo riflesso. »

 

Oggetto:

pubblica utilità --> opere ed interventi, casistica --> interventi in aree di servizio

Sintesi:

Qualora un edificio destinato ad attività commerciale da realizzare in area di servizio autostradale sia destinato a una platea di utenti più estesa di quella degli automobilisti che percorrono l’autostrada, per essere l’area di servizio raggiungibile dall’esterno tramite la viabilità comunale, pur essendo legittima la finalità commerciale dell’operazione in sé, la stessa deve però essere perseguita con gli strumenti propri dell’autonomia privata e non con quelli autoritativi della procedura di espropriazione, non potendosi ravvisare un progetto rivestito di pubblica utilità.

Estratto:

« 3. Nel merito della questione, non è contestato che il progetto di ampliamento prevedesse la realizzazione nell’area di servizio con la realizzazione - oltre a opere minori - di - un albergo - un edificio destinato ad attività commerciale - la viabilità esterna di collegamento - il parcheggio destinato ai dipendenti - il parcheggio destinato agli automezzi pesanti e leggeri. La conferenza di servizi del 5 giugno 2008 ha portato allo stralcio dal progetto dell’albergo. Resta non chiarita la sorte della viabilità esterna di collegamento (la discussione in udienza pubblica non ha apportato utili chiarimenti). Il Tribunale territoriale ha ritenuto che il progetto non fosse rivestito di pubblica utilità e che il vizio travolgesse l’intera procedura espropriativa. Queste considerazioni sono da condividere per quanto riguarda l’edificio a destinazione commerciale (variamente denominato negli atti di causa: centro, polo, mall, c-store, ecc.). In nessun documento della procedura è affermato, e ancor meno dimostrato, l’interesse pubblico che dovrebbe essere a base della procedura ablativa. Le caratteristiche dell’intervento – esaminate dal T.A.R. dettagliatamente e in modo condivisibile (pagg. 9 e 10 della sentenza) – sono tali da eccedere una destinazione funzionale ai soli utenti dell’autostrada; e d’altronde, anche se non è chiaro se si sia o no mantenuto il progetto di realizzazione di una (nuova) viabilità di raccordo alla rete stradale esterna, si legge negli atti che un collegamento comunque già sussiste. Infatti, è anche il progetto definitivo, redatto da Autostrade, a rilevare che l’area di servizio “è raggiungibile dall’esterno tramite la viabilità comunale che sovrapassa l’autostrada e arriva al parcheggio degli addetti”. Cosicché, in definitiva, appare evidente che l’esercizio commerciale sarebbe destinato a una platea di utenti senz’altro più estesa di quella degli automobilisti che percorrono l’autostrada. Su questa premessa, la finalità commerciale dell’operazione in sé è legittima. Deve però essere perseguita con gli strumenti propri dell’autonomia privata e non con quelli autoritativi della procedura di espropriazione. »

 

Oggetto:

giudizio --> annullamento --> progettazione

Sintesi:

Qualora un progetto non abbia carattere unitario ma si articoli su più punti, il venir meno di uno di essi (a seguito della dichiarata illegittimità della procedura espropriativa), non comporta necessariamente la caducazione dell’intero progetto.

Estratto:

« 4. A questo proposito, peraltro, Autostrade osserva che i controinteressati Rinaldi non avrebbero interesse a contestare tutta la procedura, la quale – a seguito dello stralcio del progetto di albergo – solo in minima parte coinvolgerebbe aree di loro proprietà. In ogni caso, una volta caduto il progetto di edificio commerciale, non per questo la procedura dovrebbe cadere nella sua interezza. La replica dei signori Rinaldi fa leva sul carattere intrinsecamente unitario del progetto: secondo questa impostazione, in definitiva, le opere previste “simul stabunt aut simul cadent”. In realtà, il progetto definitivo di Autostrade insiste molto sui limiti attuali della capacità di sosta, specie riguardo all’offerta di parcheggio di mezzi pesanti, con il conseguente verificarsi numerosi incidenti, alcuni anche mortali. In particolare, il punto 4 del progetto indica come scopo dell’intervento quello di “realizzare moderne strutture di rifornimento e ristoro in grado di rispondere alle crescenti esigenze dell’utenza, adeguando nel contempo gli spazi necessari per la mobilità e la sosta dei veicoli (leggeri e pesanti) all’interno delle aree stesse”. In conclusione, sembra potersi dire che il progetto originario si articolava in due punti: strutture di rifornimento e di ristoro (albergo e edificio commerciale), da un lato, parcheggi, dall’altro. Venuto meno il primo (a seguito dello stralcio del progetto di albergo e della dichiarata illegittimità della procedura espropriativa per l’edificio commerciale), non pertanto deve necessariamente cadere anche il punto del progetto concernente l’ampliamento delle aree di sosta, se non nella parte relativa allo spazio di parcheggio interno ed esterno dell’hotel e a quello per il personale addetto ai servizi commerciali, destinati a non essere più realizzati o ampliati (la distinzione è del tutto evidente nella planimetria di progetto allegata al progetto definitivo). »

 

Oggetto:

pubblica utilità --> dichiarazione di p.u. --> ex lege, ex acto

Sintesi:

L'art. 12 DPR 327/2001 prevede espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con l’approvazione o la definizione, da parte dell’autorità procedente, di determinati strumenti, ivi elencati; la dichiarazione di pubblica utilità, pertanto, è effetto che consegue ex lege (nel caso di specie alla positiva conclusione della conferenza di servizi) e non richiede una particolare dichiarazione.

Estratto:

« L'art. 12 citato, infatti, prevede espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con l’approvazione o la definizione, da parte dell’autorità procedente, di determinati strumenti, ivi elencati Pertanto, la dichiarazione di pubblica utilità è effetto che - come ritengono gli stessi appellati (pag. 13 della memoria di costituzione) - consegue ex lege, in questo caso, alla positiva conclusione della conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2773; Id., 16 settembre 2011, n. 5220; Id., 9 dicembre 2011, n. 6468) e non richiede una particolare dichiarazione. La circostanza, dunque, che l’ANAS abbia dichiarato la pubblica utilità delle opere al momento dell’approvazione del progetto esecutivo è un di più, che non può alterare il quadro legale di riferimento e non è suscettibile di inficiare la regolarità e la legittimità della procedura. »

 

Oggetto:

procedura --> giusto procedimento --> conferenza di servizi

Sintesi:

L’unicità del procedimento, svoltosi ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 383 del 1994, giustifica l’unicità dell’avviso ex art. 11 e art. 16 DPR 327/2001.

Oggetto:

procedura --> notifiche --> cumulative

Sintesi:

La comunicazione di avvio del procedimento non è viziata per essere stata trasmessa in unica copia a più comproprietari dell’immobile, qualora l’avviso stesso risulti recapitato presso l’azienda di cui gli stessi sono titolari e la loro fattiva partecipazione sia comunque avvenuta (segno che la comunicazione è andata a buon fine).

Estratto:

« 5.5 Il sesto motivo investe la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, che sarebbe avvenuta in un unico atto con riguardo sia all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 11 del d.P.R. n. 327 del 2001) sia alla localizzazione dell’opera (art. 16 dello stessi d.P.R.); la comunicazione sarebbe inoltre viziata per essere stata trasmessa in unica copia ai tre comproprietari dell’immobile. Neppure questo motivo è fondato. L’unicità del procedimento, svoltosi ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 383 del 1994, giustificava l’unicità dell’avviso. La circostanza poi che l’avviso sia stato recapitato presso l’azienda agricola di cui gli appellati sono titolari e la loro fattiva partecipazione alla conferenza di servizi (segno che la comunicazione è andata a buon fine) dimostrano l’infondatezza del secondo profilo della censura. »

 

Oggetto:

procedura --> conferenza di servizi --> anas

Sintesi:

Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 383 del 1994 per la conclusione dei lavori, è con tutta evidenza di termine ordinatorio, suscettibile di essere oltrepassato quando se ne ravvisi l’opportunità, in vista di una positiva conclusione dei lavori della conferenza stessa.

Estratto:

« 5.6 Neanche è fondato il settimo motivo (conclusione dei lavori della conferenza di servizi oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3 del d.P.R. da ultimo ricordato), trattandosi con tutta evidenza di termine ordinatorio, suscettibile di essere oltrepassato quando se ne ravvisi l’opportunità, in vista di una positiva conclusione dei lavori della conferenza stessa. »

 

Oggetto:

indennità di espropriazione e di occupazione --> indennità di esproprio --> procedura di determinazione --> termini

Sintesi:

La mancata compilazione, nei termini di legge (decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità), dell’elenco dei beni da espropriare e della successiva notifica ai proprietari, non può di per sé viziare l’intera procedura espropriativa.

Estratto:

« 5.9 La mancata compilazione, nei termini di legge (decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità) dell’elenco dei beni da espropriare e della successiva notifica ai proprietari (decimo motivo), non può di per sé viziare l’intera procedura espropriativa. »

 

19/08/2013

 

Fonte:

www.esproprionline.it 


 

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