La verifica dei plichi per le gare di concessione demaniale deve svolgersi in seduta pubblica

E' principio inderogabile in qualunque procedura selettiva, compresa quella per l’affidamento di porzioni del pubblico demanio in concessione, quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica tutti gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta; e ciò sia che si tratti di documentazione amministrativa, sia che si tratti di documentazione riguardante l’offerta tecnica.

TAR Toscana, Sezione III, sentenza n.799 del 15/05/2013

Relatore :

Eleonora Di Santo

Presidente :

Maurizio Nicolosi

 

Oggetto:

procedura --> evidenza pubblica --> pubblicità e trasparenza

Sintesi:

E' principio inderogabile in qualunque procedura selettiva, compresa quella per l’affidamento di porzioni del pubblico demanio in concessione, quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica tutti gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta; e ciò sia che si tratti di documentazione amministrativa, sia che si tratti di documentazione riguardante l’offerta tecnica.

Estratto:

« Ugualmente fondato è il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta che la Commissione avrebbe aperto i plichi progettuali e li avrebbe esaminati non in seduta pubblica ma in seduta riservata senza che ne sia stata data previa comunicazione ai concorrenti, in violazione anche delle prescrizioni dettate dalla determinazione dirigenziale n. 2477 del 21 dicembre 2009. A riguardo va rilevato che è principio inderogabile in qualunque procedura selettiva, compresa quella per l’affidamento di porzioni del pubblico demanio in concessione, quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica tutti gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta; e ciò sia che si tratti di documentazione amministrativa, sia che si tratti di documentazione riguardante l’offerta tecnica (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen. n. 13 del 28 luglio 2011). A ciò si aggiunga che lo stesso Comune di Grosseto, con la determinazione dirigenziale n. 2477 del 21 dicembre 2009 aveva prescritto che “… sarà cura della Commissione giudicatrice … fissare la seduta pubblica per l’apertura delle relative proposte progettuali …”, determinazione che veniva espressamente richiamata nella lettera di invito prot. n. 1727 dell’8 gennaio 2010 e a questa allegata. In violazione di quanto sopra, ivi incluse le regole che la stessa P.A. si era autovincolata a seguire, la Commissione di gara in seduta riservata ha aperto i plichi pervenuti dai concorrenti invitati a partecipare alla rinnovata gara per il settore C, valutando la loro perfetta integrità, la sussistenza dei requisiti di ammissione alla nuova procedura e la presenza dei documenti espressamente richiesti con la lettera di invito, provvedendo ad escludere coloro che avevano presentato proposte incomplete o difformi o carenti negli elaborati richiesti (cfr. verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 13 ottobre 2010, 19 ottobre 2010 e 3 novembre 2010). »


21/08/2013

 

Fonte:

http://www.patrimoniopubblico.it

 


 

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